Esercizio attivita' assicurativa
TITOLO III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 30
(Requisiti organizzativi dell'impresa)
1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami danni
opera con un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato
sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far sì che i sistemi di
monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell’organizzazione aziendale e
che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in
essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.
3. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti
di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature
determinate dall’ISVAP con regolamento.
Art. 31
(Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami vita)
1. L’impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via
continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di
attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e
93, comma 5.
2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività
produttive, su proposta dell’ISVAP.
3. L’impresa deve garantire le condizioni affinché l’attuario incaricato sia messo in
grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle
informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si
avvalgono della collaborazione dell’attuario incaricato al fine di consentire la
corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell’impresa ed al
loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza
dell’attuario medesimo.
4. L’attuario deve dare immediata comunicazione all’impresa e all’ISVAP della
perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di
incompatibilità che ne determinano la decadenza dall’incarico.
5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di
attuazione, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute
dall’Istituto, l’incarico conferito all’attuario è revocato dall’impresa, direttamente o
su richiesta dell’ISVAP. L’ISVAP informa della revoca l’Ordine degli attuari.
6. In caso di cessazione dell’incarico dell’attuario per qualsiasi causa, l’impresa
provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a
comunicare all’ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all’ISVAP e al nuovo
attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l’attuario uscente ha
l’obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni
formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l’attuario si
trovi nell’impossibilità di predisporre la relazione, vi provvede l’impresa.
Art. 32
(Determinazione delle tariffe nei rami vita)
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo 2, comma
1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali
che consentano all’impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far
fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in
particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal
fine può essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente
risorse che non derivano dai premi pagati.
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti indicati all’articolo 33,
nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall’ISVAP con
regolamento.
3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all’attuario e
forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l’impresa. Il bilancio
dell’impresa che esercita i rami vita è trasmesso all’ISVAP insieme ad una relazione
tecnica nella quale l’attuario incaricato descrive analiticamente i procedimenti
seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il
calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni
implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti,
riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle
riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla
sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive,
appostate in bilancio.
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai
relativi proventi, l’ISVAP può vietare l’ulteriore commercializzazione dei prodotti
assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.
5. E’ consentito l’impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia
data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo
restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il
contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.
6. L’impresa comunica all’ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate
per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.
Art. 33
(Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita)
1. L’ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che
prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non
può superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello
Stato.
2. L’ISVAP può altresì determinare nel regolamento più tassi massimi di interesse,
diversificati secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi
non superi il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello
Stato nella cui moneta è espresso il contratto. In tale caso l’ISVAP consulta
preventivamente l’autorità di vigilanza dello Stato membro interessato.
3. L’impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si
attiene sempre a criteri prudenziali.
4. L’ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, può stabilire nel
regolamento, per specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di
interesse. Può inoltre stabilire limiti particolari per i contratti a premio unico o di
rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino
copertura nei corrispondenti cespiti dell’attivo.
5. Qualora l’ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 4, l’impresa può scegliere
il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è
espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse
utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato
tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione.
6. I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati
dall’ISVAP alla Commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorità di
vigilanza degli altri Stati membri.
Art. 34
(Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e
natanti)
1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per
la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di
cui all’articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di
vigilanza da parte dell'ISVAP.
2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività
produttive, su proposta dell’ISVAP.
3. L’attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie
statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della
coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L’attuario
incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti
dall’impresa per il calcolo delle riserve tecniche.
4. Le funzioni dell’attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attività
produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, commi
3, 4, 5 e 6.
Art. 35
(Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti)
1. Nella formazione delle tariffe l’impresa calcola distintamente i premi puri ed i
caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed
estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l’impresa può
fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna
delle tariffe stabilite dall’impresa, questa può avvalersi, ai fini della conoscenza
degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle
informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti
l’assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi
richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per
qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità
rispetto a quelli stabiliti dall’impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall’impresa per la determinazione del premio puro
per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli
organismi indicati nel comma 2.
CAPO II
RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA E DANNI
Art. 36
(Riserve tecniche dei rami vita)
1. L’impresa che esercita i rami vita ha l’obbligo di costituire, per i contratti del
portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche,
sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono
costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali
e delle regole applicative individuate dall’ISVAP con regolamento.
2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all’attuario incaricato,
che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all’impresa di
effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine l’attuario incaricato
ha l’obbligo di informare prontamente l’organo con funzioni di amministrazione e
l’organo che svolge funzioni di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di
possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un
giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare
per la redazione della relazione tecnica di cui all’articolo 32, comma 3. L’impresa,
se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo
stesso, ne dà pronta comunicazione all’ISVAP.
3. L’impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un'apposita
riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie
per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei
sinistri da pagare.
4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da
attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli
utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o
non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.
5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste
nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche
dei rami danni.
6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e
sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base
agli importi lordi delle riserve tecniche.
7. L’impresa che esercita i rami vita presenta all’ISVAP il confronto tra le basi
tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche
ed i risultati dell’esperienza diretta.
Art. 37
(Riserve tecniche dei rami danni)
1. L’impresa che esercita i rami danni ha l’obbligo di costituire, per i contratti del
portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per
quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di
assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione,
nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall’ISVAP con
regolamento.
2. Nei confronti dell’impresa che esercita l’attività nei rami relativi all’assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla
sufficienza delle riserve tecniche spetta all’attuario incaricato, che esercita la
funzione di controllo in via permanente, per consentire all’impresa di effettuare, con
tempestività, gli interventi necessari. A tale fine l’attuario incaricato ha l’obbligo di
informare prontamente l’organo con funzioni di amministrazione e l’organo che
svolge funzioni di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di possibili
condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena
sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione
dell’apposita relazione tecnica. L’impresa, se non è in grado di rimuovere le cause
del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione
all’ISVAP.
3. L’impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva
premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati
alla chiusura dell’esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le
riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.
4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per
rischi in corso. L’impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine
e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall’energia nucleare
integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva
per frazioni di premi.
5. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una
prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per
far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli
precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva
sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri
prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle
caratteristiche specifiche dell'impresa.
6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura
dell'esercizio, è valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini
dei relativi metodi di valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate,
conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del
tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L’impresa
autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa nel ramo credito costituisce una
riserva di perequazione, destinata a coprire l’eventuale saldo tecnico negativo
conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L’impresa autorizzata
all'esercizio dell’attività assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e
cauzioni, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali,
diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le
modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità
naturale e per i danni derivanti dall’energia nucleare sono fissate con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito l'ISVAP.
8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che,
pur avendo durata annuale, prevedono l’obbligo di rinnovo alla scadenza, l’impresa
costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l’aggravarsi del rischio
dovuto al crescere dell’età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per
l’intera durata della garanzia, con riferimento all’età degli assicurati al momento
della stipulazione del contratto. Per tali contratti l’impresa può esercitare il diritto di
recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del
contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza
l’impresa costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che
tengono conto dell’andamento del rischio per l’intera durata della garanzia.
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da
attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli
utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.
10. L’impresa autorizzata all’esercizio congiunto dell’attività, nei rami vita e nei rami
infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.
11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e
sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base
agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di
riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla
scelta operata dall’impresa per il calcolo della riserva premi lorda.
CAPO III
ATTIVITÀ A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE
Art. 38
(Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività)
1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono coperte con attivi di proprietà
dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle
obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la
liquidità degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e
dispersione degli attivi medesimi.
2. L’impresa può coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di attivi,
compresi gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nel regolamento
adottato dall’ISVAP. L’Istituto stabilisce, nel medesimo regolamento, le tipologie,
le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime.
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le
regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l’inammissibilità ad essere destinati,
in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.
4. Fatti salvi i princìpi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata
richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in
categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via
generale.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società
controllata, che per conto dell’impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte
gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei
princìpi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società
controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l’impresa può localizzare gli attivi
posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta
dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno
Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei
crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo
quanto disposto dall'articolo 47.
Art. 39
(Valutazione delle attività patrimoniali)
1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti
contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in
modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di
valutazione delle attività patrimoniali.
Art. 40
(Regole sulla congruenza)
1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione
dell’impresa si considera esigibile in tale valuta.
2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta,
l'obbligazione dell’impresa di assicurazione si considera esigibile nella valuta del
paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni l’impresa può
altresì eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato pagato il premio se,
sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la
prestazione debba essere corrisposta in tale valuta.
3. L’impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio
della congruenza. L’ISVAP individua, con regolamento, i casi di deroga,
determinando altresì le tipologie, le modalità e i limiti di impiego di attivi espressi in
altra valuta o di strumenti finanziari derivati che siano idonei a soddisfare le
medesime esigenze.
Art. 41
(Contratti direttamente collegati ad indici
o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio)
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore
delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore
di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione, le
riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima
approssimazione possibile dalle quote dell’organismo di investimento collettivo del
risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è suddiviso in quote definite,
oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un
indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma
1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima
approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure,
qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità
che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento
particolare.
3. L’articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote massime di
cui al comma 2 del medesimo articolo non sono applicabili agli attivi detenuti per
far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai
commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle regole di congruenza non si applicano alle
obbligazioni derivanti dai contratti di cui al presente articolo.
4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una
garanzia di risultato dell’investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle
corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si applica l’articolo 38.
5. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, disposizioni più dettagliate per
l'individuazione delle categorie di attivi, che possono essere destinati a copertura
delle riserve tecniche, e dei relativi limiti.
Art. 42
(Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche)
1. L’impresa deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve
tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l’importo degli attivi
iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari
all’ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono
riservate in modo esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa
con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente
comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute
dall’impresa e non iscritte nel registro.
3. L’impresa comunica all’ISVAP la situazione delle attività risultante dal registro.
L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta
del registro, con particolar e riguardo all’annotazione delle operazioni effettuate,
nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
Art. 43
(Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime
di stabilimento negli Stati terzi)
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l’impresa
costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati.
2. L'ISVAP verifica che nel bilancio dell’impresa risultino iscritte attività sufficienti
alla copertura delle riserve di cui al comma 1.
CAPO IV
MARGINE DI SOLVIBILITÀ
Art. 44
(Margine di solvibilità)
1. L’impresa dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la
complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed all’estero. L’ISVAP
disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione e il calcolo del
margine di solvibilità richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle
disposizioni del presente capo e di quelle previste dalla normativa in materia di
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.
2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto
dell’impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno
prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo
di garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di
specifici impegni o a rettifica di voci dell’attivo;
c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei
dividendi da pagare;
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del
cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del
margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo
comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali
cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi
del margine di solvibilità disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le
condizioni stabilite all’articolo 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali
cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi
vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta
dell’impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri
creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in
essere alla data della liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni
preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a ), sino a
concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se
inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da assumere per il totale di
detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui
alla lettera a ) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi
costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e
gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative,
devono soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 45, comma 8.
4. Su motivata richiesta dell’impresa, accompagnata da idonea documentazione,
l’ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per
periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali
individuati nelle disposizioni di attuazione.
5. L’ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene conto,
nell’ambito della determinazione del patrimonio dell’impresa, agli effetti del
margine di solvibilità.
Art. 45
(Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari)
1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile,
limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano accordi
vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell’impresa, i
prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e
vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data
della liquidazione.
2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile,
fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che ne regolano l'emissione:
a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa
autorizzazione dell’ISVAP;
b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla
liquidazione dell’impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;
c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a
cinque anni;
d) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso
un preavviso di almeno cinque anni;
e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa
dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell’ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza fissa, l’impresa è tenuta a sottoporre all’approvazione
dell’ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano
che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima,
l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle
prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio
nel corso del quale si intende procedere all’estinzione del prestito. L’obbligo di
presentazione del piano non ricorre se l’impresa ha ridotto gradualmente, nel corso
degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l’importo del prestito
computato ai fini del margine di solvibilità disponibile, provvedendo
contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilità di rimborso
anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell’impresa e
previa autorizzazione dell’ISVAP.
5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non è stabilita una
scadenza può essere effettuato soltanto ad iniziativa dell’impresa e previa
autorizzazione dell’ISVAP.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all’ISVAP
almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea
documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i
quali l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l’assenza di
pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili
esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del
quale si intende procedere al rimborso anticipato. L’autorizzazione dell’ISVAP può
essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.
7. Per i prestiti, per i quali non è stabilita una scadenza, l’esercizio del preavviso, da
comunicare immediatamente all’ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato
comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal
cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilità disponibile o,
se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si
applicano le disposizioni contenute nel comma 3.
8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza
determinata, purché non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali
cumulative di cui all’articolo 44, comma 3, lettera b), possono essere inclusi nel
margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate,
se soddisfano le seguenti condizioni:
a) è previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso può essere
modificato solo previa autorizzazione dell’ISVAP;
b) è esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilità su
iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell’ISVAP.
L’autorizzazione dell’ISVAP può essere rilasciata anche per un importo
inferiore a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione
deve essere presentata richiesta motivata all’ISVAP almeno sei mesi prima della
data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione
attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l’impresa
intende mantenere le condizioni di solvibilità, l’assenza di pregiudizio al
margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze
del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del
quale si intende procedere al rimborso;
c) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di differire il
pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di
solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal
margine di solvibilità disponibile;
d) è stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del prestatore
nei confronti dell’impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i
creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;
e) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e
degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o
temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all’impresa di proseguire
regolarmente l'attività. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono
aver determinato una riduzione del margine di solvibilità richiesto, senza che si
sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria.
La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operatività
della clausola di assorbimento delle perdite.
9. L’ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la
stabilità dell’impresa di assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata
indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali
cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine
di solvibilità disponibile.
10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni
preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli
altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilità
corretta di un’impresa di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante di
cui agli articoli 217 e 218.
Art. 46
(Quota di garanzia)
1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.
2. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti
stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun
caso essere inferiore a tre milioni di euro.
3. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti
stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun
caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l’impresa sia autorizzata
all’esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, la quota
di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. Qualora
l’autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo per
il cui esercizio è richiesto l’importo più elevato.
4. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di
cui all’articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al
provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento
adottato dall’ISVAP, in base all’incremento dell’indice europeo dei prezzi al
consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque
per cento.
Art. 47
(Cessione dei rischi in riassicurazione)
1. L’ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del
calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione ad
imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale
rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato
membro.
2. La decisione dell’ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni
attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.
CAPO V
IMPRESE AVE NTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO
Art. 48
(Requisiti organizzativi della sede secondaria)
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa che ha
sede legale in uno Stato terzo, opera con un’idonea organizzazione amministrativa e
contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si applica l’articolo 30,
commi 2 e 3.
2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e
35.
Art. 49
(Riserve tecniche)
1. L’impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio
della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche
delle imprese con sede legale nella Repubblica.
2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 6. L’ISVAP può tuttavia richiedere che
gli attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto
necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative.
3. L’impresa che è autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami
infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con sede legale
nel territorio della Repubblica.
Art. 50
(Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia)
1. L’impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito
secondo le disposizioni del capo IV, in quanto applicabili, e calcolato avuto riguardo
all’attività svolta dalla sede secondaria secondo quanto previsto con regolamento
adottato dall’ISVAP.
2. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. La
quota non può essere inferiore alla metà degli importi previsti dall’articolo 46 per i
rami ai quali si riferisce l’autorizzazione.
3. Le attività costitutive del margine di solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza
dell’ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica, mentre per
l’eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
4. La disposizione del comma 1 non si applica all’impresa autorizzata ad operare anche
in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata
dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell’articolo 51.
Art. 51
(Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri)
1. L’impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare nel
territorio della Repubblica è già autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami
danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di
autorizzazione, può chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell’articolo 50, comma 1, il
margine di solvibilità in funzione dell’attività globale esercitata dalle proprie
sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, soltanto in uno
di tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato
una sede secondaria, le attività costitutive della quota minima di garanzia.
L’istanza va presentata all’ISVAP ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati
membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall’impresa che, dopo aver ottenuto
l’autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede
secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l’impresa deve indicare l’autorità alla quale chiede che venga
demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle
sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In
caso di accoglimento l’impresa deve costituire la cauzione prevista dall’articolo 28,
comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della
solvibilità per l’insieme delle attività esercitate nel territorio dell’Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l’accordo di
tutte le autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui
l’autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia
dell’accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di
essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli
Stati membri interessati in caso di revoca anche da parte di una sola delle autorità di
vigilanza.
5. L’impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il margine di
solvibilità avendo riguardo all’attività complessiva svolta dall’insieme delle sedi
secondarie stabilite negli Stati membri.
Nella sezione seguente è possibile approfondire il Titolo IV del Codice delle Assicurazioni private riguardante le Disposizioni relative a particolari mutue assicuratrici.
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