TITOLO IV
Art. 52
(Nozione)
1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice
civile può esercitare l’attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e
limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la
disciplina sui requisiti per l’accesso di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le
condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione
devono essere rappresentate da azioni.
2. La società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei rami vita, deve prevedere
nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le
prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.
3. La società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei rami danni, deve
prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere
contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà
dai soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a
decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non è più soggetta alle disposizioni del presente titolo ed è tenuta a richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 13 entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio nel quale gli importi sono stati superati.
Art. 53
(Attività esercitabili)
1. L’impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II
di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L’impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le società di mutua assicurazione limitano l’oggetto sociale all’esercizio dei soli
rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica
l’articolo 12.
Art. 54
(Requisiti degli esponenti aziendali)
1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all’articolo
76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce
requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni
all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.
Art. 55
(Autorizzazione)
1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò
preposto, fermo quanto disposto all’articolo 347, comma 3, autorizzano le mutue
assicuratrici di cui all’articolo 52.
2. Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue
assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4.
3. L’ISVAP, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto
speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego
dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 14, comma 3.
Art. 56
(Altre norme applicabili)
1. L’ISVAP determina, con regolamento, l’adeguatezza patrimoniale e organizzativa
dell’impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di
comunicazione all’autorità di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni e delle
limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.
2. Nell’esercizio dell’attività le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.
3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545- quater , 2545- quinquies , 2545- octies , secondo comma, 2545- undecies , terzo comma, 2545- terdecies , 2545- quinquiesdecies , 2545- sexiesdecies , 2545- septiesdecies , 2545- octiesdecies del codice civile.
Per consultare il testo integrale si rimanda ad una delle principali fonti ufficiale del Codice delle Assicurazioni Private: www.isvap.it.
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
Art. 52
(Nozione)
1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice
civile può esercitare l’attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e
limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la
disciplina sui requisiti per l’accesso di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le
condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione
devono essere rappresentate da azioni.
2. La società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei rami vita, deve prevedere
nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le
prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.
3. La società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei rami danni, deve
prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere
contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà
dai soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a
decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non è più soggetta alle disposizioni del presente titolo ed è tenuta a richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 13 entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio nel quale gli importi sono stati superati.
Art. 53
(Attività esercitabili)
1. L’impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II
di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L’impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le società di mutua assicurazione limitano l’oggetto sociale all’esercizio dei soli
rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica
l’articolo 12.
Art. 54
(Requisiti degli esponenti aziendali)
1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all’articolo
76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce
requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni
all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.
Art. 55
(Autorizzazione)
1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò
preposto, fermo quanto disposto all’articolo 347, comma 3, autorizzano le mutue
assicuratrici di cui all’articolo 52.
2. Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue
assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4.
3. L’ISVAP, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto
speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego
dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 14, comma 3.
Art. 56
(Altre norme applicabili)
1. L’ISVAP determina, con regolamento, l’adeguatezza patrimoniale e organizzativa
dell’impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di
comunicazione all’autorità di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni e delle
limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.
2. Nell’esercizio dell’attività le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.
3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545- quater , 2545- quinquies , 2545- octies , secondo comma, 2545- undecies , terzo comma, 2545- terdecies , 2545- quinquiesdecies , 2545- sexiesdecies , 2545- septiesdecies , 2545- octiesdecies del codice civile.
Per consultare il testo integrale si rimanda ad una delle principali fonti ufficiale del Codice delle Assicurazioni Private: www.isvap.it.
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