Disposizioni generali Codice
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI GENERALI
Art. 1
(Definizioni)
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2,
comma 1;
c) attività assicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un’impresa
di assicurazione;
d) attività riassicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un’impresa
di assicurazione o la retrocessione dei rischi effettuata da un’impresa di
riassicurazione;
e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime
di libertà di prestazione di servizi: l’attività che un’impresa esercita da uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni
con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento
situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il
rischio;
f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento:
l’attività che un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno
Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio,
ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro
in cui è ubicato il rischio;
g) autorità di vigilanza: l’autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese
e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio
nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della
Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un’impresa di assicurazione
ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l’impresa di assicurazione e derivante da un contratto di
assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell’ambito di
attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la
copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del
debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un’impresa di assicurazione, prima dell’avvio
delle procedure di liquidazione dell’impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù
della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il
compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle
cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è
stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la
CONSAP e previsto dall’articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la
CONSAP e previsto dall’articolo 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui
all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli
marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e
12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al
numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente
un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi
questa attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed
elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti
soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c.
generale) e 16 (perdite pecuniarie), purchè l’assicurato superi i limiti di
almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato
patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo
del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3)
il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti
superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa
facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle
direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione
italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di
impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso
dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente
sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o
principale oggetto consiste nell’assunzione di partecipazioni di controllo,
nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese
controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre
che almeno una di esse sia un’impresa di assicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione
finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento
comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante diversa
da un’impresa di assicurazione, da un’impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un’impresa di riassicurazione o da un’impresa di
partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese
controllate sia un’impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio
della Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista
secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola
riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell’accettare
rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione
avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
dd) ISVAP: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del
territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati
nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi
impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del
quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull’assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai
sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell’intermediazione finanziaria,
nonché i mercati di Stati appartenenti all’OCSE che sono istituiti, organizzati e
disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità
nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati
di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o
lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;
mm) Organismo di indennizzo italiano: l’organismo istituito presso la CONSAP e
previsto dall’articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che
attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della
società e le partecipazioni individuate dall’ISVAP, in conformità ai principi
stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, con
riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e
degli altri diritti che consentono di influire sulla società;
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di
assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da
imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l’impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in
Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte
del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l’impresa
cedente sia un’impresa avente la sede legale in altro Stato. I contratti stipulati
da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si
considerano facenti parte del portafoglio estero;
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative
interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione
nell’esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come
definiti all’articolo 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di
rischi od operazioni che descrive l’attività che l’impresa può esercitare al
rilascio dell’autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di
personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un’impresa di
assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo: uno Stato aderente all’accordo
di estensione della normativa dell’Unione europea in materia, fra l’altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti
all’Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992
e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente
allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro
dell’Unione europea;
ccc) Stato membro dell’obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il
contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo
Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb)
dell’obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l’obbligazione o il
rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera
bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è situato lo
stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione
riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti,
sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione
riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto,
quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi
inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se
l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale
si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri
da 1 a 3;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell’Unione europea o lo Stato
aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale
dell'impresa che assume l’obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell’Unione europea o non è aderente
allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in
cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società
controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci
per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che,
pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la
possibilità di esercitare un’influenza notevole ancorché non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo
del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in
virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi
di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime
persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di
riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e
familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell’impresa.
L’ISVAP, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di
stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l’ente costituito dalle imprese di assicurazione
autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato
abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel
territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti
dall’ordinamento comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l’organizzazione professionale che è
costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio
1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni
della Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno
Stato l’autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;
qqq) unità da diporto: il natante definito all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere
azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.
Art. 2
(Classificazione per ramo)
1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono
direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo
del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza
che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il
rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di
prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell’attività lavorativa.
2. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni di cui ai
rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata
autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio
demografico, con i relativi contratti può garantire in via complementare i rischi di
danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito
ad infortunio, l’invalidità a seguito di infortunio o di malattia. L’impresa che ha
ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma
1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e
di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche
complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli
terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli
fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito
dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di
trasporto;
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni
compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta;
elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami
3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento,
quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall’uso
di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);
11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli
aerei (compresa la responsabilità del vettore);
12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità
risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la
responsabilità del vettore);
13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate
ai numeri 10, 11 e 12;
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all’esportazione;
vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza
di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali;
spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di
redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate
precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;
17. Tutela legale: tutela legale;
18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.
4. Nei rami danni l’autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così
denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, Infortuni e malattia ;
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, Assicurazioni auto ;
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, Assicurazioni
marittime e trasporti ;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11,
Assicurazioni aeronautiche ;
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, Incendio ed altri danni ai beni ;
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, Responsabilità civile ;
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, Credito e cauzione ;
h) per tutti i rami, Tutti i rami danni .
5. Nei rami danni l’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale,
appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in
un altro ramo, senza necessità di un’ulteriore autorizzazione quando i medesimi
rischi:
a ) sono connessi con il rischio principale;
b ) riguardano l’oggetto coperto contro il rischio principale;
c ) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi
compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati
accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a ),
b ) e c ), i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi
accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l’assistenza da
fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal
luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all’utilizzazione di navi
o comunque connesse a tale utilizzazione.
6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione dei
rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione
nel territorio comunitario.
CAPO II
VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Art. 3
(Finalità della vigilanza)
1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione
e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle
imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo
riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del
sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.
Art. 4
(Ministro delle attività produttive)
1. Il Ministro delle attività produttive adotta i provvedimenti previsti nel presente
codice nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Art. 5
(Autorità di vigilanza)
1. L’ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio
dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva
previsti dalle disposizioni del presente codice.
2. L’ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle
imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati
ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.
3. L'ISVAP effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di
protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo,
comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per
l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.
4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati
membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull'attività
assicurativa e riassicurativa in conformità alle procedure stabilite dall’ordinamento
comunitario.
5. L’ordinamento dell’ISVAP è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai fini
dell’esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.
Art. 6
(Destinatari della vigilanza)
1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio
della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e
in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi
collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita
o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse
imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica
normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di
riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti di assicurazione
e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.
Art. 7
(Reclami)
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la
rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo
all’ISVAP, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel
presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con
regolamento adottato dall’Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
Art. 8
(Disposizioni comunitarie)
1. Il Ministero delle attività produttive e l’ISVAP esercitano i poteri attribuiti in
armonia con le disposizioni comunitarie, si conformano ai regolamenti e alle
decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni
concernenti le materie disciplinate dal presente codice.
Art. 9
(Regolamenti e altri provvedimenti)
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti adottati dall’ISVAP ai sensi del presente codice sono emanati dal
Presidente dell’Istituto nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 191, commi
4 e 5.
3. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l’adozione degli
atti e dei provvedimenti di competenza. L’ISVAP disciplina, in particolare, i
procedimenti relativi all’accertamento delle violazioni ed all’irrogazione delle
sanzioni nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena
conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché
della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in quanto
compatibili, i principi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del
procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti
amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L’ISVAP determina i casi
di necessità ed urgenza o i motivi di riservatezza per cui è consentito derogare ai
principi sanciti nel presente comma.
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione dell’ISVAP
possono essere applicate dall’Istituto anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate
dall’ISVAP in via generale sono rese pubbliche secondo le modalità previste per i
regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale
adottati dall’ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale . I medesimi atti, nonché
ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono
pubblicati dall’ISVAP nel suo Bollettino entro il mese successivo a quello della loro
adozione e sono altresì resi prontamente disponibili sul suo sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere
generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura del Ministero
delle attività produttive, in un’unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso
dell’anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di
quelli già emanati.
Art. 10
(Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità )
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’ISVAP in ragione della sua
attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle
pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini
su violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell’ISVAP, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici
ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Presidente dell’ISVAP tutte
le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d’ufficio.
3. I dipendenti dell’ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l’Istituto si avvale sono
vincolati dal segreto d’ufficio.
4. L’ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d’Italia,
la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l’Ufficio italiano cambi
(UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l’ISVAP al fine di
agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente
opposto il segreto di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro delle
attività produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i
dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei
rispettivi regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e
documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformità alle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L’ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità
competenti dell’Unione europea e dei singoli Stati membri, al fine di agevolare
l’esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall’ISVAP non
possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi senza il consenso
dell’autorità che le ha fornite.
8. Nell’ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti
obblighi di riservatezza, l’ISVAP può scambiare informazioni con le autorità
competenti degli Stati terzi rispetto all’Unione europea.
9. L’ISVAP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie
nell’ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all’estero,
relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di
informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.
Per consultare il Titolo II del codice delle Assicurazioni, è possibile guardare la sezione Accesso all'attività assicurativa.
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